In questo primo articolo sulla tutela dei minori, forniremo una panoramica normativa per comprendere l’eccezionale importanza che ricopre questa materia in Italia. 

 

Tutela dei minori: cenni legislativi

Nel nostro paese, la tutela dei minori è uno degli ambiti più vasti e trasversali dell’ordinamento legislativo. Si ravvisano discipline specifiche volte alla tutela dei minori in tutti gli ambiti fondamentali del nostro sistema: dal diritto del lavoro, alla branca penalistica, al diritto di famiglia. 

 Prima del raggiungimento della maggiore età, infatti, le persone sono tutelate da normative ad hoc, pensate per adattarsi alle delicate esigenze e situazioni di cittadini non ancora formati. 

 Si pensi alla branca del diritto penale, dove moltissimi crimini violenti vedono, come aggravante, una maggiorazione della pena se il reato è stato commesso a danno o in presenza di minori; oppure al diritto del lavoro, dove il minore viene tutelato con norme speciali. 

Un altro esempio di fondamentale importanza per trattare la tutela dei minori in Italia è sicuramente quello del diritto di famiglia, dove il minore viene protetto con particolare attenzione anche all’interno del nucleo familiare, sia nel caso in cui esso venga a disgregarsi per separazione o divorzio dei coniugi, sia in casi dove i genitori, per i motivi più vari, non siano in grado di provvedere alla cura del figlio. 

I fondamenti che guidano il legislatore italiano nella formulazione di nuove forme di tutela dei minori giacciono innanzitutto nella nostra Costituzione: 

  • Art. 30 

    È dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le nome e i limiti per la ricerca della paternità. 

 

  • Art. 33 

    L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

 

  • Art. 34 

    La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

 

  • Art. 37 

    La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

Inoltre, l’articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza formale: tutti i cittadini (compresi i minori) hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di alcun generel’articolo 31 attribuisce allo Stato il compito specifico di tutelare l’infanzia e la gioventù favorendo la nascita delle istituzioni necessarie a questo fine. 

 

Tutela dei minori: la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia

Un’altra Carta fondamentale per la tutela dei minori, a livello internazionale, è la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell’infanzia. 

Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono alla Convenzione 194 Stati), ad eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa Convenzione, strumento giuridico e riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant’anni di difesa dei diritti dei bambini. 

I diritti garantiti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia sono raccolti in un documento onnicomprensivo senza distinzioni, né suddivisioni, perché ogni articolo è da considerarsi di uguale importanza, indivisibile, correlato agli altri e interdipendente.La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia è stato il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. 

Il testo contiene anche articoli rivolti alla protezione contro l’abuso e lo sfruttamento e si impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero. 

Il primo articolo con cui si apre il Documento recita «ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni» e prosegue mettendo in luce dibattiti e compromessi riguardo alla protezione del bambino prima della nascita. 

Composta da 54 articoli, la Convenzione si articola in quattro gruppi di norme, informati ai quattro principi fondamentali che ne guidano lo svolgimento: 

  1.  Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; 
  2. Superiore interesse(art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità;
  3.  Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati; 
  4. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. 

 

Nel prossimo articolo sulla tutela dei minori vedremo che, come spesso accade, la predisposizione di normative di protezione non è sufficiente: nella realtà, spesso il “best interest of the child” non viene considerato come dovrebbe e, soprattutto nell’ambito di separazione e divorzio e in quello degli affidamenti, la prassi non potrebbe essere più lontana dalle norme di tutela. 

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Articolo di Valentina Grazzi

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