In questo articolo la nostra pedagogista vi illustrerà il ruolo del consulente pedagogico nell’affidamento condiviso dei figli.

Nell’articolo precedente è stata affrontata la legge sul diritto alla bigenitorialità e sulle specifiche caratteristiche dell’affidamento condiviso dei figli.

Il consulente pedagogico può affiancare i genitori nel percorso di accompagnando alla separazione o divorzio aiutando la coppia genitoriale ad individuare strategie condivise e funzionali alla crescita dei figli.

Strategie, dunque, idonee per gestire il cambiamento e le modalità educative e comunicative da adottare nell’affidamento condiviso dei figli.

In questi casi l’intervento del consulente costituisce una particolare forma di mediazione del conflitto educativo che tocca sfere emotive molto profonde, in quanto la controversia riguarda i coniugi.

È proprio la difficoltà nella gestione della dimensione emotiva a rendere complessa questo tipo di mediazione dei conflitti.

Tutto ciò, però, è sicuramente meno invasivo e delicato per genitori e bambini rispetto all’iniziare un percorso di separazione giudiziale.

 

Il consulente pedagogico come mediatore nell’affidamento condiviso dei figli

 

Il consulente pedagogico assume proprio il ruolo di mediatore.

In quanto tale, egli, non deve sostituirsi ai genitori per individuare una soluzione al problema, bensì interessarsi al loro potenziamento e riconoscimento.

L’obiettivo della mediazione è quello di raggiungere una soluzione condivisa da entrambi i genitori, una soluzione reciprocamente accettabile e attenta ai bisogni educativi dei figli.

Il compito del consulente, dunque, è quello di accompagnare le parti al raggiungimento all’affidamento condiviso dei figli.

Per farlo deve possedere adeguati strumenti di colloquio e di comunicazione.

Egli utilizzerà questi strumenti in modo flessibile a seconda del contesto, della situazione, delle modalità relazionali della coppia.

Un approccio, dunque, sempre contestuale.

Il processo di mediazione si struttura indicativamente il 10-12 incontri che possono essere suddivisi in tre fasi:

  • Pre mediazione;
  • Negoziazione;
  • Finale di accordo.

Nella fase di pre mediazione avviene una presentazione ad entrambe le parti di cosa comporti il percorso di mediazione che hanno deciso di intraprendere.

In questa fase preliminare il consulente deve raccogliere, con domande strutturate, le informazioni sulla storia della coppia, sulla domanda effettiva.

Nella fase di negoziazione si entra in una fase caratterizzata da colloqui strutturati.

Si stabiliscono, cioè, i temi di cui discutere nei diversi incontri e si procede con l’individuazione dei bisogni di entrambe le parti ed in particolare dei figli.

Si ipotizzano soluzioni e si iniziano a definire possibili punti di accordo per fissare i termini dell’intesa.

Nella fase finale di accordo si stipulano gli accordi, sulla base di quanto emerso durante gli incontri per l’affidamento condiviso dei figli.

 

Affidamento condiviso dei figli: il ruolo del Pedagogista

 

In presenza di una conflittualità che limiti la capacità di gestire correttamente la relazione genitoriale, è necessario tutelare la bigenitorialità, ovvero l’interesse del minore ad avere pieno accesso ad entrambi i genitori.

Per tutelare l’interesse del minore può essere richiesto l’intervento di un Pedagogista per supportare i genitori nel delicato processo della separazione.

Il compito del Pedagogista è quello di supportare la crescita o lo sviluppo delle competenze genitoriali per il superamento delle disfunzionalità della relazione educativa con il minore.

Il Pedagogista affianca i genitori in un percorso educativo di trasformazione e di cambiamento.

L’intervento di una figura pedagogica, dunque, risulta estremamente funzionale e positiva per due motivi:

  • Responsabilizzare le figure genitoriali, affinché assumano coscienza in merito al loro ruolo e ai loro compiti educativi;
  • Ascoltare il minore coinvolto e tutelare il suo primario interesse.

Le Convenzioni internazionali e la legislazione interna hanno affermato, con decisione, il diritto della persona minore d’età a prendere parte, in prima persona, ai procedimenti di modifica della struttura familiare che lo vedono coinvolto, alla luce del suo diritto a essere ascoltato.

Ascoltare il minore è importante in tutti i procedimenti che lo riguardano, molto importante lo è nella delicata situazione di separazione.

In questo una grande attenzione deve essere riposta allo sviluppo psico-fisico e socio-relazionale dei minori.

Tale sviluppo vede il rischio di essere compromesso nel momento in cui costoro vengono implicati nel processo conflittuale inter-parentale.

Nel caso preciso in cui il figlio minore d’età sia parte attiva del meccanismo conflittuale, quest’ultimo necessita di forme di tutela specifiche.

È proprio qui che si inserisce la pedagogia, nel momento in cui è a rischio il benessere e lo sviluppo del minore coinvolto nel processo di separazione.

Nei casi di separazione, infatti, il pedagogista aiuta la coppia a comprendere e a risolvere il conflitto focalizzando l’attenzione sull’esclusivo interesse e benessere del minore.

Aiuta poi la coppia genitoriale a riflettere sul nuovo assetto famigliare ed individuare i diversi bisogni dei membri del nucleo in riferimento, ad esempio, a:

  • Come comunicare ai figli le scelte prese;
  • Gestire le visite garantendo continuità e stabilità;
  • Riflettere sulle necessità emerse dai figli;
  • Offrire uno spazio di ascolto e confronto verso una genitorialità collaborativa.

Il pedagogista, dunque, costituisce una risorsa vitale per affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà educative, relazionali e comunicative della coppia genitoriale nella fase della separazione e nella gestione del nuovo nucleo famigliare.

Ricordiamoci sempre che nonostante la separazione non si smette mai di essere una coppia genitoriale.

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Articolo di Giulia Piazza

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Bibliografia

Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

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