In questo articolo vi accompagniamo alla scoperta dell’investigatore privato e privacy. Siete pronti? 😉
Nell’ultimo articolo abbiamo visto quali sono le tecniche di investigazione e, soprattutto, abbiamo visto insieme che non tutte le richieste effettuate da un potenziale cliente possono essere accolte.
Vi è, infatti, una linea sottile tra attività lecite ed illecite che non si può e non si deve oltrepassare.
Il rischio non è solo per l’investigatore privato di apparire poco professionale accogliendo ogni richiesta pur di prendere l’incarico; lo stesso committente rischierebbe di esporsi. Inoltre, ricordiamo che le informazioni raccolte in modo non conforme alla legge non sono producibili in un’eventuale sede giudiziaria.
Pertanto, per quanto possa essere affascinante l’idea di ottenere conversazioni Whatsapp o tabulati telefonici, il consiglio che mi sento di dare è quello di fare molta attenzione e sicuramente di diffidare da chi, senza nemmeno troppi scrupoli, vi indica che, attraverso contatti fidati, può ottenere tali informazioni.
Dopo tale premessa, andiamo ora a parlarvi di un elemento che il professionista deve sempre tenere in considerazione, un elemento possiamo dire imprescindibile.
Vedremo come investigatore privato e privacy sono strettamente legati: le azioni del primo non possono infatti oltrepassare i limiti imposti dalla seconda.
Nascita del concetto di privacy
Al giorno d’oggi, sempre più spesso si sente parlare di privacy e di diritto alla riservatezza delle informazioni sul proprio conto, ma che cos’è la privacy?
Innanzitutto, è opportuno sapere che per poter parlare di privacy in rapporto al diritto di controllo sui propri dati personali è stata necessaria una lunga evoluzione.
La nozione di privacy nasce perché da sempre l’uomo ha cercato di proteggersi e di tutelarsi. Difatti, la costante ricerca di protezione sembra essere una caratteristica innata dell’uomo.
Ma per poter parlare di privacy così come da intendiamo ai giorni nostri, volendo cercare le radici storiche, dovremmo andare indietro di parecchi secoli, e in particolar modo, a quando l’uomo ha iniziato a distinguere la sfera privata da quella pubblica.
Con il passare del tempo l’essere umano ha poi iniziato a sviluppare, oltre al concetto di riservatezza, i concetti di confidenzialità e segretezza. Inizia così a prendere forma la tutela del dato; le informazioni considerate riservate iniziano a circolare solo attraverso poche persone. Dai messaggi amorosi a quelli militari si fa sempre più pressante la necessità di nascondere del tutto o in parte il contenuto in essi riportato.
Inizia ad essere sempre più necessario il bisogno di un accenno giuridico.
In Italia, soltanto negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso ci si iniziò ad interrogare circa la tutela della vita privata e sugli strumenti attraverso la quale poterla realizzare. Questo perché, proprio a quegli anni risalgono le prime pronunce di violazione della sfera privata che portarono gli interessati ad invocare dinnanzi ai giudici un diritto di riservatezza mai contemplato prima. Da qui nacquero le prime domande circa la legittimità della divulgazione delle notizie senza un esplicito consenso dell’interessato.
Con la legge 975 del 31 Dicembre 1996 fu finalmente introdotto anche nel nostro paese il concetto di privacy. Venne, inoltre, istituita la figura del Garante per la protezione dei dati personali.
Si sono susseguite, poi altre normative, dal D.Lgs 196/2003 sino alla recente introduzione del GDPR.
Non ci vogliamo però qui dilungare troppo in quanto non è questa la sede per trattare l’argomento.
Quello che però possiamo dire è che nonostante gli aggiornamenti, in Italia, non si può forse ancora parlare di una vera e propria “cultura della privacy”. Ci vorrà ancora del tempo o, forse, sarà soltanto la paura delle minacciate sanzioni a far prendere coscienza del problema.
Investigatore privato e privacy: limiti e deroghe
Sappiamo che non tutti possono dare incarico ad un investigatore privato. L’indagine investigativa deve essere infatti sempre giustificata.
Principio base delle Legge 675/96 è che ogni cittadino è proprietario dei dati personali che lo riguardano e, in quanto tale, ha diritto di sapere dove sono e che utilizzo ne viene fatto.
Le uniche due deroghe riconosciute all’investigatore privato in materia di trattamento dei dati personali sono:
- In caso vi sia un diritto da far valere o tutelare in un’eventuale sede giudiziaria;
- Ai fini dello svolgimento di indagini difensive ai sensi dell’articolo 327 bis del Codice di Procedura Penale.
Dunque, se il fidanzato non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, sulla fidanzata, questo cambia nel momento in cui queste due persone, seppur non unite dal vincolo matrimoniale, hanno insieme un figlio. In questo caso a muovere l’indagine potrebbe essere la volontà di comprendere quali sono le frequentazioni dell’altro genitore al fine di poter tutelare il minore.
È opportuno sapere che l’investigatore privato è corresponsabile della legittimità delle richieste del mandante.
Per quanto riguarda l’investigatore privato e privacy: in ogni trattamento di dati personali devono essere considerati i principi di pertinenza, esattezza e non eccedenza del dato.
I dati devono essere cancellati non appena l’indagine è terminata e la relazione finale è stata consegnata al cliente. L’unico documento che l’investigatore privato può conservare, a sua tutela, qualora gli venisse chiesto di rispondere della liceità del suo operato, è il conferimento di incarico contenente i dati del mandante e soprattutto le motivazioni per cui l’indagine è stata richiesta e il diritto che si intendeva far valere in sede giudiziaria.
In caso egli sia chiamato a testimoniare, sarà cura del committente fornirgli nuovamente una copia del report finale che era stato redatto ai tempi dell’indagine.
Nel 1997 il Garante per la protezione dei dati personali definisce che:
“Gli investigatori privati autorizzati potranno raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, qualora ciò sia necessario per permettere a chi affida loro un specifico incarico di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso in cui ricevano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di procedimento penale, l´incarico da un difensore di ricercare determinati elementi di prova a favore del relativo assistito.” (A)
Il rapporto investigatore privato e privacy è complesso.
Per ulteriori approfondimenti in questo e in altri aspetti del settore delle investigazioni private, non esitate a contattarci o a scriverci a info@forensicsteam.it. E non dimenticatevi di continuare a seguirci per nuovi interessantissimi articoli, nel prossimo tratteremo il tema dell’infedeltà coniugale.
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Bibliografia
A cura di M. IASELLI, S. GORLA, Storia della privacy, edizione Lex et Ars, Roma, 2015
LYON, L’occhio elettronico Privacy e filosofia della sorveglianza, 1994
Alberto Paoletti e Gianpaolo Luzzi “Le investigazioni private – Guida operativa”